Domenica 20 e lunedì 21 settembre è previsto il Referendum Costituzionale avente ad oggetto la riduzione del numero dei parlamentari.
Ecco il testo del quesito presente sulla scheda elettorale:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?»
Sotto il quesito ci saranno due riquadri: uno con scritto Sì, per approvare la riforma, e uno con scritto No, per respingerla.
Di seguito nel dettaglio come verrebbero modificati i tre articoli della Costituzione Italiana se dovesse “passare” il Sì:
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta quattrocento, dodici otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici duecento, sei quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regioneo Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a sette tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni o le Province autonome, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
di Redazione – EmmeReports